Accordo
Art. 66
In vigore dal 21 ago 2004
1 Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione
2 Qualora uno o più Stati membri o la Croazia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Croazia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti La Comunità o la Croazia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte
3 Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-66