Accordo›Titolo VI
Art. 69
In vigore dal 21 ago 2004
1 Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione attuale della Croazia a quella della Comunità La Croazia si adopera per rendere la propria legislazione presente e futura progressivamente compatibile con l'acquis comunitario
2 Il ravvicinamento ha inizio con la firma dell'accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis comunitario contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo di cui all' dello stesso Inizialmente, esso si concentrerà in particolare su alcuni elementi fondamentali dell'acquis del mercato interno, nonché su altre questioni commerciali, secondo un programma che la Commissione delle Comunità europee e la Croazia dovranno concordare La Croazia definisce inoltre, di concerto con la Commissione delle Comunità europee, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-69