Accordo

Art. 68

In vigore dal 21 ago 2004
Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati
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urn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-68

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