Accordo
Art. 59
42 / 217In vigore dal 21 ago 2004
Le Parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la Croazia
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-29;219#art-a-59