Convenzione
Art. 22
ALTRI REDDITI
In vigore dal 26 mag 2004
ALTRI REDDITI
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente, qualunque ne sia la provenienza, che non sono stati trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili soltanto in detto Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli derivanti da beni immobili definiti al paragrafo 2 dell', nel caso in cui il beneficiano di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato contraente sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto od il bene produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso gli elementi di reddito sono imponibili nell'altro Stato contraente secondo la propria legislazione.
3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra le persone che hanno svolto le attività da cui si ritraggono i redditi di cui al paragrafo 1, il pagamento per tali attività eccede quello che sarebbe stato convenuto tra soggetti indipendenti, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente del pagamento è imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-04-28;130#art-c-22