Convenzione

Art. 18

PENSIONI

In vigore dal 26 mag 2004
PENSIONI 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego. Sono imponibili soltanto in detto Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano allorchè il beneficiario dei redditi non è assoggettato ad imposizione relativamente a tali redditi nello Stato di cui è residente e in conformità alla legislazione di detto Stato. In tal caso, tali redditi sono imponibili nello Stato dal quale provengono. 3. Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni forfettarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennità di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'alto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.
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urn:nir:stato:legge:2004-04-28;130#art-c-18

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