Convenzione
Art. 23
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
In vigore dal 26 mag 2004
ELIMINAZIONE DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE
Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente Articolo.
1. Per quanto concerne l'Italia:
Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Siria, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate all' della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.
In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Siria, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.
Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiano del reddito in base alla legislazione italiana.
2. Per quanto concerne la Siria:
a) Se un residente della Siria ritrae redditi che, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, la Siria ammetterà in detrazione dall'imposta sul reddito di tale residente un ammontare pari alla relativa imposta sul reddito pagata in Italia. In nessun caso, tuttavia, tale detrazione potrà eccedere la quota dell'imposta sul reddito, calcolata prima che venga concessa la detrazione, che è attribuibile al reddito imponibile in Italia.
b) Qualora, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, il reddito di un residente della Siria sia esente da imposta in Siria, la Siria può comunque tener conto del reddito esente, nel calcolare l'ammontare dell'imposta sui restanti redditi di detto residente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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