Convenzione

Art. 27

AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI

In vigore dal 26 mag 2004
AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale a delle disposizioni di accordi particolari.
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urn:nir:stato:legge:2004-04-28;130#art-c-27

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AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI (Art. 27 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Damasco il 23 novembre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo