Convenzione

Art. 30

DENUNCIA

In vigore dal 26 mag 2004
DENUNCIA La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare e a partire dal quinto anno dalla sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto: a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, sulle somme realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia; b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, per le imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello nel quale è stata notificata la denuncia. IN FEDE Dl CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA a Damasco, il 23 novembre 2000, in duplice esemplare, nella lingua italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, prevalendo in caso di dubbia di interpretazione o applicazione il testo inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Araba Siriana Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2004-04-28;130#art-c-30

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