Convenzione
Art. 29
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 26 mag 2004
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
(a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, per le somme realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore;
(b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, per le imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore.
3. La Convenzione tra l'Italia e la Siria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito derivante dall'esercizio di trasporti navali ed aerei, firmata a Damasco il 20 dicembre 1973, verrà denunciata e cesserà di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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