Convenzione

Art. 29

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 26 mag 2004
ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno: (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, per le somme realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore; (b) con riferimento alle altre imposte sul reddito, per le imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui la Convenzione entra in vigore. 3. La Convenzione tra l'Italia e la Siria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito derivante dall'esercizio di trasporti navali ed aerei, firmata a Damasco il 20 dicembre 1973, verrà denunciata e cesserà di avere effetto all'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2004-04-28;130#art-c-29

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ENTRATA IN VIGORE (Art. 29 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica araba siriana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Damasco il 23 novembre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo