Convenzione
Art. 20
PROFESSORI E INSEGNANTI
In vigore dal 26 mag 2004
PROFESSORI E INSEGNANTI
1. Un professore o un insegnante il quale soggiorni in uno Stato contraente per un periodo non superiore ad un anno allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto analogo, e che, è o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato contraente è esente da imposta nel primo Stato contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca.
2. Il presente Articolo non si applica ai redditi derivanti da attività di ricerca qualora tali ricerche siano effettuate non nell'interesse pubblico ma principalmente nell'interesse privato di una o più persone determinate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-04-28;130#art-c-20