Convenzione

Art. 17

ARTISTI E SPORTIVI

In vigore dal 26 mag 2004
ARTISTI E SPORTIVI 1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista nonché di sportiva, sono imponibili in detto altro Stato. 2. Qualora il reddito derivante da prestazioni personali esercitate da un artista dello spettacolo da uno sportivo in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli .
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urn:nir:stato:legge:2004-04-28;130#art-c-17

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