Protocollo n. 4Titolo V

Art. 16

Requisiti di carattere generale

In vigore dal 17 set 2003
Requisiti di carattere generale 1. I prodotti originari della Comunità importati nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e i prodotti originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia importati nella Comunità beneficiano delle disposizioni del presente Accordo su presentazione: (a) di un certificato di circolazione EUR. 1, il cui modello figura nell'allegato III; oppure (b) nei casi di cui all', paragrafo 1, di una dichiarazione, il cui testo è riportato nell'allegato IV, rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") che descrive i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. 2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all' i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'Accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-16

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