Protocollo n. 4›Titolo V
Art. 20
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
In vigore dal 17 set 2003
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-20