Protocollo n. 4Titolo V

Art. 20

Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

In vigore dal 17 set 2003
Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-20

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Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza (Art. 20 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo