Protocollo n. 4›Titolo IV
Art. 15
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
In vigore dal 17 set 2003
Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari della Comunità o dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V non sono soggetti, nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai materiali utilizzati nella fabbricazione e ai prodotti di cui al paragrafo 1, lettera b), qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3. L'esportatore di prodotti coperto da una prova dell'origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1-3 si applicano anche agli imballaggi definiti a norma dell', paragrafo 2, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti a norma dell', e degli assortimenti definiti a norma dell', se tali articoli sono non originari.
5. Le disposizioni dei paragrafi 1-4 si applicano unicamente al materiali dei tipi cui si applica l'Accordo. Inoltre, esse non escludono l'applicazione di un sistema di rimborso all'esportazione per quanto riguarda i prodotti agricoli, applicabile all'esportazione in base alle disposizioni dell'accordo.
6. Fatto salvo il paragrafo 1, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia può chiedere che siano previste la restituzione o l'esenzione per i dazi doganali o per le tasse di effetto equivalente applicabili ai materiali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti originari, in base alle seguenti disposizioni:
(a) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 5% per i prodotti dei capitoli 25-49 e 64-97 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
(b) viene prelevato un dazio doganale applicando un'aliquota del 10% per i prodotti dei capitoli 50-63 del sistema armonizzato, oppure un'eventuale aliquota meno elevata in vigore nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano fino al 1 gennaio 2003 e possono essere rivedute di comune accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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