Protocollo n. 4Titolo V

Art. 19

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

In vigore dal 17 set 2003
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso. 2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture: Parte di provvedimento in formato grafico 3. Le diciture di cui al paragrafo 2 devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1 4. Il duplicato sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260#art-pn-19

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Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 (Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo