Protocollo n. 4›Titolo III
Art. 14
Esposizioni
In vigore dal 17 set 2003
Esposizioni
1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un altro paese e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purchè sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
(a) un esportatore ha inviato detti prodotti dalla Comunità o dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
(b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nella Comunità o nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;
(c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;
(d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.
2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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