Accordo
Art. 8
In vigore dal 6 set 2003
Nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si scambiano reciprocamente - su richiesta e dopo eventuali indagini - tutte le informazioni atte a garantire la corretta riscossione di dazi doganali, tasse o altre imposte, e in particolar modo le informazioni che facilitino:
a) la determinazione del valore ai fini doganali, della classificazione tariffaria e dell' origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni relative ai divieti, alle restrizioni e ai controlli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;247#art-a-8