Accordo

Art. 6

Assistenza tecnica

In vigore dal 6 set 2003
Assistenza tecnica Le Amministrazioni doganali possono fornirsi tra di loro assistenza tecnica in materie doganali che comprenda: a) scambio di funzionari doganali quando vi sia reciproco beneficio allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali; b) formazione ed assistenza nello sviluppo di abilità specifiche nei funzionari doganali; c) scambio di informazioni ed esperienze nell'uso di attrezzature di ricerca; d) scambio di esperti in materie doganali; e) scambio di dati professionali, scientifici e tecnici relativi alle norme ed alle procedure doganali.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;247#art-a-6

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Assistenza tecnica (Art. 6 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo