Accordo
Art. 6
Assistenza tecnica
In vigore dal 6 set 2003
Assistenza tecnica
Le Amministrazioni doganali possono fornirsi tra di loro assistenza tecnica in materie doganali che comprenda:
a) scambio di funzionari doganali quando vi sia reciproco beneficio allo scopo di incrementare la conoscenza delle rispettive tecniche doganali;
b) formazione ed assistenza nello sviluppo di abilità specifiche nei funzionari doganali;
c) scambio di informazioni ed esperienze nell'uso di attrezzature di ricerca;
d) scambio di esperti in materie doganali; e) scambio di dati professionali, scientifici e tecnici relativi alle norme ed alle procedure doganali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;247#art-a-6