Accordo

Art. 2

In vigore dal 6 set 2003
1. Le Parti Contraenti si prestano mutua assistenza attraverso le loro Amministrazioni doganali alle condizioni stabilite dal presente Accordo, per la corretta applicazione della legislazione doganale e ai fini della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali. 2. Tutta l'assistenza da parte di ciascuna Parte Contraente nel quadro del presente Accordo viene fornita in conformità alle disposizioni legislative e amministrative e nei limiti della competenza e delle risorse disponibili di ciascuna Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo si riferisce soltanto alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;247#art-a-2

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