Accordo
Art. 7
In vigore dal 6 set 2003
Di propria iniziativa o su richiesta le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:
a) se merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente sono state esportate legalmente dal territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale, e l'eventuale regime doganale al quale le merci erano state vincolate;
b) se merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente sono state importate legalmente nel territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale, e l'eventuale regime doganale al quale le merci sono state vincolate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;247#art-a-7