Accordo
Art. 3
In vigore dal 6 set 2003
1. Le Amministrazioni doganali si comunicano reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni e i documenti che consentano la corretta applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni doganali.
2. Ciascuna Amministrazione doganale opererà, nell'effettuare indagini per conto dell'altra Amministrazione doganale, come se tali indagini venissero svolte per proprio conto oppure su richiesta di un'altra autorità nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;247#art-a-3