Accordo

Art. 1

In vigore dal 6 set 2003
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIE DOGANALI Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan, di seguito denominati Parti Contraenti, Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali e agricoli; Convinti che la lotta contro le infrazioni doganali possa essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali; Considerando che è importante assicurare l'esatta percezione dei diritti e delle tasse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni e i controlli, questi ultimi comprendenti anche quelli sul rispetto della legislazione sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica; Considerando che il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società; Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla summenzionata Convenzione, e senza pregiudizio di eventuali emendamenti che potrebbero essere adottati nell'ambito della competenza del Gruppo Misto di Seguito; Tenuto conto dei principali strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale e, in particolare, della Raccomandazione sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953; hanno convenuto quanto segue: Ai fini del presente Accordo si intende per a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e reative a: - l'importazione, l'esportazione, il transito e il deposito di merci e capitali, ivi compresi i mezzi di pagamento; - la riscossione, la garanzia e la restituzione di diritti o tasse relativi ad importazioni ed esportazioni; - le misure di divieto, restrizione o controllo, incluse le disposizioni sul controllo del cambio; - la lotta contro traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; b) "Amministrazione doganale", per la Repubblica Italiana l'amministrazione doganale italiana inclusa la Guardia di Finanza, e il Comitato Doganale di Stato per la Repubblica dell'Uzbekistan competenti per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo a) del presente Accordo; c) "infrazione doganale", ogni violazione nonché ogni tentativo di violazione della legislazione doganale; d) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali di importazione ed esportazione e tutti gli altri diritti, tasse o tributi che vengono percepiti all'importazione o all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica Italiana, i diritti e le tasse fissati dai competenti organi dell'Unione Europea; e) "persona", ogni persona fisica o giuridica; f) "dati personali", ogni informazione riferita a una persona fisica o giuridica identificata o identificabile; g) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, comprese quelle di cui agli allegati alla citata Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;247#art-a-1

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