Accordo

Art. 12

In vigore dal 6 set 2003
1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra Amministrazione doganale avvia indagini relative a operazioni che sono, o sembrano essere, contrarie alla legislazione doganale vigente nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente e ne comunica i risultati a quest'ultima. 2. Tali indagini sono condotte in conformità alla legislazione vigente nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita. Quest'ultima procede come se agisse per proprio conto. 3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non sia l'autorità competente a soddisfare la richiesta, essa la trasmette senza indugio all'autorità competente e si impegna a Cooperare con essa.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;247#art-a-12

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Art. 12 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000. — Testo vigente | Portale Normativo