Accordo

Art. 13

In vigore dal 6 set 2003
1. Su richiesta scritta, funzionari all'uopo designati dalla Amministrazione doganale richiedente, con l'autorizzazione dell'Amministrazione doganale adita e alle condizioni eventualmente imposte da quest'ultima, al fine di indagare su un'infrazione doganale, possono: a) consultare negli uffici dell'Amministrazione doganale adita documenti dossier e altri dati pertinenti allo scopo di estrarne informazioni concernenti quella infrazione, b) procurarsi copie dei documenti, dossier e altri dati pertinenti a quella infrazione doganale, c) assistere ad un'indagine effettuata dall'Amministrazione doganale adita sul territorio doganale della Parte Contraente richiesta e relativa a quell'infrazione doganale. 2. Quando, nei casi previsti al paragrafo 1 del presente Articolo, funzionari dell'Amministrazione doganale richiedente siano presenti sul territorio dell'altra Parte Contraente essi devono essere in grado in ogni momento di fornire la prova del loro mandato ufficiale. 3. Essi beneficiano, sul posto, della stessa protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente e dalla legislazione in vigore sul territorio di quest'ultima e sono responsabili di ogni infrazione eventualmente commessa.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;247#art-a-13

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Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000. — Testo vigente | Portale Normativo