Accordo

Art. 17

In vigore dal 6 set 2003
Qualora dati personali vengano scambiati in conformità al presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;247#art-a-17

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Art. 17 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000. — Testo vigente | Portale Normativo