Accordo
Art. 17
In vigore dal 6 set 2003
Qualora dati personali vengano scambiati in conformità al presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;247#art-a-17