Accordo

Art. 20

In vigore dal 6 set 2003
1. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo. 2. Viene creata una Commissione Mista Italo-Uzbeka composta dai Direttori Generali delle Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere. 3. Le Amministrazioni doganali dispongono affinché rispettivi funzionari incaricati d'individuare o di reprimere le inflazioni doganali siano in contatto personale e diretto, in conformità con le loro procedure amministrative interne. 4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-08-19;247#art-a-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 20 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000. — Testo vigente | Portale Normativo