Accordo
Art. 20
In vigore dal 6 set 2003
1. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo.
2. Viene creata una Commissione Mista Italo-Uzbeka composta dai Direttori Generali delle Amministrazioni doganali delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità, previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere.
3. Le Amministrazioni doganali dispongono affinché rispettivi funzionari incaricati d'individuare o di reprimere le inflazioni doganali siano in contatto personale e diretto, in conformità con le loro procedure amministrative interne.
4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-08-19;247#art-a-20