Accordo

Art. 23

In vigore dal 6 set 2003
Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento, per via diplomatica. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. Procedimenti in corso al momento della denuncia saranno, nella misura possibile, ultimati in conformità con le disposizioni del presente Accordo. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti hanno firmato il presente Accordo. FATTO A Roma il 21 novembre 2000 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, uzbeka e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo inglese. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DELL'UZBEKISTAN Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;247#art-a-23

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Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materie doganali, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000. — Testo vigente | Portale Normativo