Capo II
Art. 21
Modifiche al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, e alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di lavoro notturno
In vigore dal 22 feb 2003
1. All', comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È fatto salvo quanto previsto dall' della legge 19 gennaio 1955, n. 25".
2. Il quarto comma dell' della legge 19 gennaio 1955, n. 25, è sostituito dal seguente:
"È in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di età superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-02-03;14#art-21