Art. 4
LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14
In vigore dal 22 feb 2003
(Oneri relativi a prestazioni e controlli)
1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri derivanti da prestazioni e controlli a carico degli uffici pubblici ricadono sui soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.
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