Art. 4

LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14

In vigore dal 22 feb 2003
(Oneri relativi a prestazioni e controlli) 1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri derivanti da prestazioni e controlli a carico degli uffici pubblici ricadono sui soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.
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LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14 (Art. 4 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo