Art. 4 · Oneri relativi a prestazioni e controlli
Capo I

Art. 4

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Oneri relativi a prestazioni e controlli

In vigore dal 22 feb 2003
1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri derivanti da prestazioni e controlli a carico degli uffici pubblici ricadono sui soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.
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urn:nir:stato:legge:2003-02-03;14#art-4