Capo II
Art. 8
Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari
In vigore dal 22 feb 2003
1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Governo è delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernenti l'attuazione della suddetta direttiva.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai principi e criteri direttivi generali indicati dall'.
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