Art. 8

LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14

In vigore dal 22 feb 2003
(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari) 1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Governo è delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernenti l'attuazione della suddetta direttiva. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterrà ai principi e criteri direttivi generali indicati dall'. Note all': - La direttiva 91/414/CEE è pubblicata in G.U.C.E. il 19 agosto 1991, n. L 230. - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca: "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari". - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, reca: "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-02-03;14#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14 (Art. 8 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo