Art. 10
LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14
In vigore dal 22 feb 2003
(Modifica all' del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo)
1. All', comma 2, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, le parole: "la lettera a), punto 1), del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "la lettera b), punto 1), del comma 1".
Nota all':
- Il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, reca: "Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo.". Il testo dell', comma 2, come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita:
"2. Nel caso di partecipazione nell'impresa di assicurazione controllata o partecipata detenuta indirettamente, la lettera b), punto 1), del comma 1, comprende il valore contabile dell'impresa di assicurazione detenuta indirettamente iscritto nel bilancio dell'impresa controllante o partecipante diretta, determinato in base alla quota di interessenza risultante dai successivi rapporti di partecipazione con detta impresa controllante o partecipante diretta. Inoltre, la lettera a), punto 2), e la lettera b), punto 3), del comma 1, includono le quote di interessenza risultanti dai successivi rapporti di partecipazione, rispettivamente, degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata, nonchè del margine di solvibilità minimo dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-02-03;14#art-10