Capo II

Art. 12

Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187

In vigore dal 22 feb 2003
1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in base ai seguenti criteri direttivi: a) prevedere un regime differenziato per le "paste alimentari fresche" da vendersi sfuse, alle quali applicare termini di durabilità non superiori a cinque giorni dalla data di produzione, e per le "paste alimentari fresche pastorizzate" da vendersi sfuse, per le quali stabilire un congruo termine per la commercializzazione; b) stabilire che le diciture "paste alimentari fresche" e "paste alimentari fresche pastorizzate" siano esposte in modo visibile sul banco di vendita, così come il termine per il consumo.
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urn:nir:stato:legge:2003-02-03;14#art-12

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