Art. 6
LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14
In vigore dal 22 feb 2003
(Modifica all'articolo 1469-sexies del codice civile, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 24 gennaio 2002, nella causa C-372/99)
1. All'articolo 1469-sexies, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "che utilizzano" sono inserite le seguenti: "o che raccomandano l'utilizzo di".
Nota all':
- Il testo dell'art. 1469-sexies, primo comma, del codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita: "Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l'associazione di professionisti che utilizzano o che raccomandano l'utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia accertata l'abusività ai sensi del presente capo".
Storico versioni
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