Capo II
Art. 25
Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 marzo 2002, nella causa C-224/00
In vigore dal 22 feb 2003
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
"2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-02-03;14#art-25