Capo II
Art. 27
Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319
In vigore dal 22 feb 2003
1. All', comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
"f-bis) il Ministero per i beni e le attività culturali, per le attività afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni culturali e per le attività che riguardano il settore sportivo e in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-02-03;14#art-27