Capo II
Art. 23
Attuazione della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali
In vigore dal 22 feb 2003
1. Per dare completa attuazione alla raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali, il Governo è autorizzato ad adottare apposito regolamento, ai sensi dell', comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che preveda in particolare:
a) la definizione dei criteri specifici relativi all'organizzazione ed esecuzione delle ispezioni ambientali;
b) la definizione dei criteri per la predisposizione di un piano delle ispezioni ambientali da parte delle Amministrazioni competenti a livello nazionale, regionale o locale;
c) l'individuazione dei criteri per disciplinare le visite in sito;
d) l'introduzione di una banca dati relativa alle ispezioni effettuate facilmente accessibile al pubblico.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-02-03;14#art-23