Art. 18
LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14
In vigore dal 22 feb 2003
(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 marzo 2002, nella causa C-145/99)
1. L', secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in materia di libera prestazione di servizi da parte di avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, è abrogato.
2. All', primo comma, numero 7, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il proprio domicilio professionale".
Note all':
- La legge 9 febbraio 1982, n. 31 reca: "Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee". Si riporta il testo dell' come modificato dalla presente legge:
" (Prestazioni di servizi professionali). - Le persone di cui all' sono ammesse all'esercizio delle attività professionali dell'avvocato, in sede giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneità a secondo le modalità stabilite dal presente titolo".
- Il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 reca: "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore". Si riporta il testo dell', primo comma, come modificato dalla presente legge:
"Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori è necessario:
1) essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;
2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3) essere di condotta specchiatissima ed illibata;
4) essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una università della Repubblica;
5) avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriomente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101, ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle Preture ai sensi dell';
6) essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell';
7) avere la residenza o il proprio domicilio professionale nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata.
Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4.
Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo e coloro che abbiano svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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