Art. 31

LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14

In vigore dal 22 feb 2003
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria) 1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è delegato ad adottare, entro il termine di cui all', comma 1, uno o più decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria. 2. L'attuazione della direttiva 2002/47/CE sarà informata ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alla definizione e al regime giuridico dei contratti di garanzia finanziaria, nonchè ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere che possano essere parti dei contratti anche i soggetti di cui all', paragrafo 2, lettera e), della medesima direttiva e che ne possano formare oggetto anche gli strumenti finanziari di cui al medesimo , paragrafo 4, lettera b); b) individuare le modalità mediante le quali il beneficiario della garanzia su strumenti finanziari possa realizzarla mediante appropriazione, ai sensi dell', paragrafo 2, della medesima direttiva. 3. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della citata direttiva, potrà coordinare le disposizioni di attuazione della delega di cui al comma 1 con le norme previste dall'ordinamento interno in materia di prestazione di garanzie e di realizzazione delle stesse, eventualmente adattando le norme vigenti nelle stesse materie in vista del perseguimento delle finalità della direttiva medesima. 4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 febbraio 2003 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: Castelli Nota all': - La direttiva 2002/47/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 27 giugno 2002, n. L 168.
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LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14 (Art. 31 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo