Art. 30

LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14

In vigore dal 22 feb 2003
Attuazione della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonchè di banche e di altre istituzioni finanziarie 1. Il termine per il recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/ CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonchè di banche e di altre istituzioni finanziarie, previsto all', comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39, è prorogato di sei mesi. Note all': - La direttiva 2001/65/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283. - La direttiva 78/660/CEE è pubbhicata nella G.U.C.E. 14 agosto 1978, n. L 222. - La direttiva 83/349/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 1983, n. L 193. - La direttiva 86/635/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. L 372. - Per la legge 1 marzo 2002, n. 39 vedi note all'.
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LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14 (Art. 30 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo