Capo II
Art. 30
Attuazione della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie
In vigore dal 22 feb 2003
Attuazione della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive
78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le
regole di valutazione per i conti annuali e consolidati
di taluni tipi di società nonché di banche e di
altre istituzioni finanziarie
1. Il termine per il recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/ CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, previsto all', comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39, è prorogato di sei mesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-02-03;14#art-30