Art. 24

LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

In vigore dal 4 feb 2003
Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti 1. La lettera b) dell' della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è sostituita dalla seguente: "b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;". 2. All' della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: "Il passaporto ordinario è valido per dieci anni"; b) il terzo comma è sostituito dal seguente: "Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio"; c) il quarto comma è abrogato. 3. L' della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato. 4. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell' della legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Note all': Comma 1: - Il testo dell' della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: ". Non possono ottenere il passaporto: a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla patria potestà o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, della autorizzazione del giudice tutelare; b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio; c) omissis; d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, semprechè la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto; e) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; f) omissis; g) coloro che, essendo residenti all'estero e richiedendo il passaporto dopo il 1 gennaio dell'anno in cui compiono il 20o anno di età, non abbiano regolarizzato la loro posizione in rapporto all'obbligo del servizio militare.". Comma 2: - Il testo dell' della citata legge n. 1185/1967, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: ". - Il passaporto ordinario è valido per dieci anni. Esso può essere dichiarato valido per un periodo più breve a norma delle disposizioni in vigore o su domanda dell'interessato. Nei casi di rimpatrio consolare il passaporto può essere rilasciato anche per il solo viaggio di rimpatrio. Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio. (Comma abrogato).".
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LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3 (Art. 24 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.) — Testo vigente | Portale Normativo