Art. 20
LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3
In vigore dal 4 feb 2003
Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche
1. In deroga alle disposizioni della legge 29 ottobre 1984, n. 720, i trasferimenti disposti dal Consiglio nazionale delle ricerche in favore dei propri istituti o di altre strutture fornite di autonomia contabile e di bilancio sono accreditati su appositi conti bancari ad essi intestati presso l'Istituto incaricato del servizio di cassa. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede a tali trasferimenti in relazione all'oggettivo fabbisogno di liquidità dei suddetti istituti o strutture.
Note all':
- La legge 29 ottobre 1984, n. 720 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984, n. 298, concerne "Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.".
Storico versioni
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