Art. 16

LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

In vigore dal 4 feb 2003
Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali 1. Dopo l' del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: "Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative) - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell' della legge 24 novembre 1981, n. 689".
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LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3 (Art. 16 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.) — Testo vigente | Portale Normativo