Art. 17
In vigore dal 4 lug 2026
Gestione di fondi
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1-bis.
((Nell'ambito delle attività finalizzate all'attuazione della legge 14 novembre 2000, n. 338, con riferimento agli immobili destinati ad alloggio o residenza per studenti universitari, il Ministero dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno 2026, può avvalersi del supporto tecnico e specialistico dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A., sulla base di apposita convenzione. La commissione da corrispondere a favore della medesima Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia S.p.A. è determinata, nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo, nel limite dell'1 per cento, a valere sui fondi destinati annualmente alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, depositati nel corrispondente conto di tesoreria del Ministero dell'università e della ricerca))
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Storico versioni
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