Art. 17

LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

In vigore dal 4 feb 2003
Gestione di fondi 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca affida alla Cassa depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, corrispondendo a favore della stessa una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Note all': Comma 1: - La legge 14 novembre 2000, n. 338 reca: "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari".
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LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3 (Art. 17 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.) — Testo vigente | Portale Normativo