Art. 19
LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3
In vigore dal 4 feb 2003
Disposizioni in materia di enti pubblici
di ricerca, ENEA, ISS, ISPESL e ASI
1. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e all', comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano anche nei confronti degli enti di ricerca, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).
2. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, concernente la concessione di anticipazioni da parte del Ministero degli affari esteri sui finanziamenti erogati per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo alle università, sono applicate anche a favore degli enti di ricerca, dell'ENEA, dell'ISS, dell'ISPESL e dell'ASI.
Note all':
- L'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica) è il seguente:
"Art. 66. - Le Università, purchè non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati. L'esecuzione di tali contratti e convenzioni sarà affidata, di norma, ai dipartimenti o, qualora questi non siano costituiti, agli istituti o alle cliniche universitarie o a singoli docenti a tempo pieno.
I proventi delle prestazioni dei contratti e convenzioni di cui al comma precedente sono ripartiti secondo un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università, sulla base di uno schema predisposto, su proposta del Consiglio universitario nazionale, dal Ministro della pubblica istruzione.
Il personale docente e non docente che collabora a tali prestazioni può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al 30 per cento della retribuzione complessiva. In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50 per cento dei proventi globali delle prestazioni.
Il regolamento di cui al secondo comma determina la somma da destinare per spese di carattere generale sostenute dall'Università e i criteri per l'assegnazione al personale della somma di cui al terzo comma. Gli introiti rimanenti sono destinati ad acquisto di materiale didattico e scientifico e a spese di funzionamento dei dipartimenti, istituti o cliniche che hanno eseguito i contratti e le convenzioni.
Dai proventi globali derivanti dalle singole prestazioni e da ripartire con le modalità di cui al precedente secondo comma vanno in ogni caso previamente detratte le spese sostenute dall'Università per l'espletamento delle prestazioni medesime.
I proventi derivati dall'attività di cui al comma precedente costituiscono entrate del bilancio dell'Università".
- Si riporta il testo dell', comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica):
"5. La materia di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate".
- Il comma 1-bis dell'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) è il seguente:
"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell' della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall' della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-01-16;3#art-19