Art. 23

LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

In vigore dal 4 feb 2003
Contributo per le iniziative del Comitato italiano per il 2002 Anno Internazionale delle Montagne e collaborazione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna 1. Per concorrere al finanziamento delle attività e iniziative connesse alla celebrazione dell'Anno Internazionale delle Montagne, è attribuito un contributo speciale di 2 milioni di euro, per l'anno 2002, in favore del "Comitato italiano per il 2002 - Anno Internazionale delle Montagne". Per lo svolgimento dei suoi compiti il Comitato può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
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LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3 (Art. 23 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.) — Testo vigente | Portale Normativo