Art. 29

LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

In vigore dal 4 feb 2003
Disposizioni in materia di acquisti all'estero di materiali per l'Amministrazione della difesa 1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è inserito il seguente: "1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all'estero dall'Amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia". Note all': - Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica) convertito in legge, con modificazioni, con legge 28 maggio 1997, n. 140, come modificato dalla presente legge: "Art. 5 (Disposizioni varie di contenimento). - 1. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma. Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto. 1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell' della legge 26 febbraio 1987, n. 49, salvo quanto disposto dall' della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi. 1-ter. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti all'estero dall'Amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per tali acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.".
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LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3 (Art. 29 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.) — Testo vigente | Portale Normativo