Art. 9
LEGGE 6 luglio 2002, n. 137
In vigore dal 29 dic 2002
Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti concernenti la minoranza slovena
della regione Friuli-Venezia Giulia
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all' della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
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