Art. 14
Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura.
In vigore dal 23 lug 2002
1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
"c) il consiglio dei dipartimenti;";
b) all', comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette"; al medesimo comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca";
c) all', il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il consiglio dei dipartimenti è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica del Consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'. Il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'";
d) all', comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
"b-bis) il consiglio scientifico;";
e) all', comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "scientifica" sono inserite le seguenti: "nelle discipline oggetto delle attività di ricerca degli enti";
f) all', comma 3, terzo periodo, le parole: "ed un rappresentante della categoria dei sementieri" sono sostituite dalle seguenti: ", un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori";
g) all', dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all' e agli del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 luglio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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